Scopri i 9 aspetti fondamentali per conoscere tutto sul TFR, dalla somma alla liquidazione.
All'interno di questa guida potrai trovare:
Il TFR (disciplinato dall' art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e s.m.i.) è, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura nei confronti del datore di lavoro.
Consiste in una retribuzione salariale differita. In altre parole è una competenza che matura mensilmente ma che viene erogata dal datore di lavoro solo nel momento in cui il rapporto lavorativo si interrompe per una qualunque causa (dimissioni, licenziamento individuale, licenziamento collettivo, pensionamento).
Il Trattamento di fine rapporto si accumula e matura nel corso di tutta la vita lavorativa variando in base alla retribuzione percepita nel corso degli anni.
1.2 Destinatari
Il trattamento di fine rapporto spetta a tutti i lavoratori subordinati solo se il rapporto di lavoro è rimasto in essere per almeno 15 giorni.
Il TFR matura anche durante il periodo di prova e viene corrisposto anche se la prova ha avuto esito negativo purchè la prestazione abbia durata superiore a 14 giorni.
2.1 Retribuzione utile
2.2 Accantonamento annuo
2.3 Rivalutazioni annue
2.4 Misure del TFR
2.1 Retribuzione utile
La retribuzione annua su cui calcolare il TFR (comma 2 art. 2120 c.c.) è composta da tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura (x es. auto aziendali, polizze assicurative, fringe benefits, cellulari, etc...) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
I contratti collettivi sia nazionali che individuali possono derogare a tale disposizione escludendo di fatto dal calcolo alcune voci retributive anche se non occasionali.
2.2 Accantonamento annuo
Il trattamento di fine rapporto si calcola accantonando per ogni anno una quota pari alla retribuzione annuale utile diviso per 13,5.
Dall'importo così ottenuto si sottrae lo 0,50% dell'imponibile sul quale si calcolano i contributi.
Se il datore di lavoro è beneficiario di sgravi contributivi l'aliquota dello 0,50% è ridotta in proporzione agli sgravi medesimi.
Esempio di calcolo:
Si faccia il caso di un lavoratore del settore metalmeccanico assunto nel 2002. Per calcolare la quota di accantonamento annuo TFR si devono prendere in considerazione i seguenti dati:Retribuzione utile al tfr/ 13,5 - contr. 0,5% su imponibile = QUOTA DI TFR DA ACCANTONARE
Quindi:
€ 13.500,00 / 13,5 = € 1.500,00
€ 15.000,00 x 0,50% = € 75,00
€ 1.500,00 - € 75,00 = € 1.425,00 (Quota annua TFR accantonata)
Nota bene:
2.3 Rivalutazioni annue
Alla fine di ogni anno (31 dicembre) gli accantonamenti TFR dell'anno precedente sono rivalutati con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,50% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat (art. 2120, commi 4 e 5, c.c.).
Per il calcolo del coefficiente variabile si aplica la seguente formula:
(Indice Istat dic anno in corso - indice Istat dic. anno precedente) / Indice Istat dic. anno precedente x 75%
Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno:
Esempi di calcolo:
Es. n. 1A partire dall'anno 2001 la rivalutazione annua delle quote TFR viene tassata con ritenuta pari all'11% fino al 31.12.2014 e al 17% dal 01.01.2015.
La ritenuta è detratta a fine anno dal TFR accantonato e viene versata dal datore di lavoro con modello F24.
2.4 Misura del TFR
L'ammontare del t.f.r. maturato è dato:
- dall'importo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dalla rivalutazione di tale importo;
- dalla quota di competenza maturata nell'anno appena concluso.
3.1 Aventi diritto
Possono richiedere anticipazioni del trattamento di fine rapporto i lavoratori con almeno otto anni di lavoro presso la stessa azienda o datore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
3.2 Motivi della richiesta
I motivi per i quali la richiesta è giustificata sono tassativamente i seguenti:
L'art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede che i contratti collettivi sia nazionali che aziendali possano prevedere criteri applicativi di miglior favore.
Non possono chiedere l’anticipazione del TFR i dipendenti di aziende dichiarate in crisi e i dipendenti statali e pubblici.
L'anticipazione non può essere richiesta quando si ha una cessione del quinto in busta paga dal momento che il TFR funge da garanzia ed è vincolato alla cessione del quinto per tutta la durata del contratto di cessione.
3.3 Misura dell'anticipazione
L’importo dell’anticipazione, ammonta ad un massimo del 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino alla data della richiesta.
Il conteggio dell’anticipazione segue il sistema di calcolo del TFR.
Sulla somma anticipata non viene più calcolata la rivalutazione annuale, quindi deve essere detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Il pagamento avviene con la prima retribuzione successiva alla richiesta.
3.4 A chi chiedere l'anticipazione
La richiesta va fatta per iscritto al datore di lavoro.
4.1 Premessa
4.2 La tassazione del TFR maturato fino al 31/12/2000
4.3 La tassazione del TFR maturato dal 01/01/2001
4.4 La tassazione del TFR erogato in busta paga (dal 01.03.2015 al 30.06.2018)
4.1 Premessa
Il trattamento di fine rapporto, trattandosi di reddito da lavoro dipendente, è assoggettato a tassazione.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media applicabile nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro a partire dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
Dal momento che il TFR costituisce una somma che, pur maturando anno per anno, viene corrisposta in un momento successivo a quello della maturazione (cessazione del rapporto), determina la sua esclusione dalla "tassazione ordinaria" e l'applicazione della "tassazione separata".
La tassazione delle anticipazioni segue le stesse regole della tassazione del TFR (tranne che per l'inapplicabilità delle detrazioni d'imposta per anticipazioni corrisposta dal 01.01.2001).
Per la determinazione del regime fiscale bisogna distinguere tra TFR maturati fino al 31.12.2000 e quelli maturati dal 01.01.2001
4.2 La tassazione del TFR maturato fino al 31.12.2000
4.2.1. Determinazione dell'imponibile TFR a fini fiscali
Per determinare l'imponibile fiscale del TFR si considera il TFR maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) e si decurta di € 309,87 per ogni anno di servizio.
Per i rapporti di lavoro cessati prima del 31.12.1997 l'importo della deduzione annua è pari a € 258,23.
Esempio:
1. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.2000 (6 anni) e TFR pari ad € 15.000,00
La deduzione è pari a 309,87 x 6 = 1.859,22
L'imponibile fiscale è pari a 15.000,00 - 1.859,22 = 13.140,78
2. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.1997 (3 anni) e TFR pari ad € 7.000,00
La deduzione è pari a 258,23 x 3 = 774,69
L'imponibile fiscale è pari a 7.000,00 - 774,69 = 6.225,31
4.2.2. Determinazione del reddito di riferimento
Per il calcolo del reddito di riferimento si considera il TFR maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) lo si divide per il numero di anni di servizio (o per i mesi) e si moltiplica per 12 (o per 144) .
Esempio: TFR maturato dal 01.01.1995 al 31.12.2000 pari ad € 15.000,00
Reddito di riferimento (RR): 15.000,00 / 6 x 12 = 30.000,00
4.2.3. Determinazione dell'aliquota media
L'aliquota media è l'aliquota fiscale da applicare all'imponibile TFR.
Per determinare l'aliquota media si deve, innanzitutto, ricavare l'imposta ipotetica applicando le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore nell'anno di maturazione del diritto al TFR (anno di cessazione del rapporto) sul reddito di riferimento.
Per determinare, quindi, l'aliquota media si divide l'imposta ipotetica per il reddito di rferimento e si moltiplica per 100.
Esempio:4.2.4. Determinazione dell'imposta e TFR netto
Per il calcolo dell'imposta si applica l'aliquota media all'imponibile (dall'imposta va decurtata l'IRPEF già trattenuta su eventuali anticipazioni).
Il TFR netto sarà dato dal TFR lordo (decurtato di eventuali anticipazioni) meno l'aliquota media.
Esempio:
1. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.2000 (6 anni) e TFR lordo pari ad € 15.000,00
La deduzione è pari a 309,87 x 6 = 1.859,22
L'imponibile fiscale è pari a 15.000,00 - 1.859,22 = 13.140,78
Il Reddito di riferimento (RR) è pari a 15.000,00 / 6 x 12 = 30.000,00
L'aliquota media (imposta ipotetica anno 2000 / RR x 100) è pari al 20,83%
L'imposta è pari a: 13.140,78 x 20,83% = 2.737,22
Il TFR netto è pari a: 15.000,00 - 2.737,22 = 12.262,78
4.3 La tassazione del TFR maturato dal 01.01.2001
Per le quote di TFR maturate a partire dal 01.01.2001 non è più prevista la deduzione di € 309,87 ma è stato stabilito un sistema di detrazione d'imposta che varia a seconda che il rapporto sia cessato prima o dopo il 31.03.2008.
Inoltre, dal 01.01.2001 le rivalutazioni delle quote annue del TFR sono già assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11% fino al 31.12.2014 e del 17% dal 01.01.2015.
4.3.1. Determinazione dell'imponibile TFR a fini fiscali:
Per determinare l'imponibile fiscale del TFR si considera il TFR maturato fino alla cessazione del rapporto (comprensivo di eventuali anticipazioni) al netto delle rivalutazioni dal 01.01.2001 già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Esempio:4.3.2. Determinazione del reddito di riferimento
Per il calcolo del reddito di riferimento si considera il tfr maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) lo si divide per il numero di anni di servizio (o per i mesi) e si moltiplica per 12 (o per 144) .
Esempio: TFR maturato dal 02.01.2001 al 30.06.2003 pari ad € 2.494,50
Reddito di riferimento (RR): 2.494,50 / 2,5 (anni) x 12 = 11.973,60
4.3.3. Determinazione dell'aliquota media
L'aliquota media è l'aliquota fiscale da applicare all'imponibile TFR.
Per determinare l'aliquota media si deve, innanzitutto, ricavare l'imposta ipotetica applicando le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore nell'anno di maturazione del diritto al TFR (anno di cessazione del rapporto) sul reddito di riferimento.
Per determinare, quindi, l'aliquota media si divide l'imposta ipotetica per il reddito di rferimento e si moltiplica per 100.
Esempio:4.3.4. Determinazione dell'imposta lorda e netta e TFR netto:
Per il calcolo dell'imposta lorda si applica l'aliquota media all'imponibile (dall'imposta va decurtata l'IRPEF già trattenuta su eventuali anticipazioni).
Esempio:
TFR maturato dal 02.01.2001 al 30.06.2003 pari ad € 2.494,50
- Aliquota media: 23%
- Imposta lorda: 2.494,50 x 23% = 573,74
Clausola di salvaguardia:
La legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema di determinazione dell'IRPEF, prevedendo nuove aliquote e scaglioni di reddito. Tuttavia, con riferimento al trattamento di fine rapporto, ha previsto una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.
Riliquidazione d'imposta:
La tassazione del TFR dal 1º gennaio 2001 ha carattere provvisorio. Gli uffici finanziari liquideranno definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Per il calcolo dell'imposta netta si applicano le detrazioni seguenti (sulle anticipazioni non competono detrazioni d'imposta):
Per i rapporti cessati dopo il 31.03.2008 si applicano le seguenti detrazioni (D.M. 20.03.2008):
Tabella riepilogo detrazioni dal 01.04.2008
Reddito di riferimento |
Detrazione d'imposta |
fino ad € 7.500,00 |
€ 70,00 |
da € 7.500,01 ad € 28.000,00 |
€ 50,00 + € 20,00 x (€ 28.000,00 - R.R.)/ € 20.500,00 |
da € 28.00,01 ad € 30.00,00 |
€ 50,00 x (€ 30.000,00 - R.R.)/ € 2.000,00 |
da € 30.00,01 |
- |
Il TFR netto sarà dato dal TFR lordo comprensivo delle rivalutazioni già tassate dal 2001 con imposta sostitutiva (11% dal 2001 e 17% dal 2015) al netto di eventuali anticipazioni, meno l'aliquota media.
4.4 La tassazione del TFR erogato in busta paga (dal 01.03.2015 al 30.06.2018)
La quota TFR liquidata direttamente in busta (opzione valida dal 01.03.2015 al 30.06.2018) costituisce una parte integrativa della retribuzione, soggetta a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.
Su tale quota sarà, pertanto, applicata la tassazione ordinaria, in base alle aliquote progressive dell’IRPEF, con l’aggiunta delle relative addizionali regionali e comunali. Il cumulo del TFR con le retribuzioni ordinarie comporta una riduzione delle detrazioni d’imposta da lavoro dipendente e di quelle per gli eventuali familiari a carico, nonché un incremento del reddito rilevante per la determinazione dell’ISEE.
5.1 L'opzione della previdenza complementare
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, possono scegliere:
1 Nelle Aziende con almeno 50 dipendenti, gli accantonamenti per il TFR sono versati dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps.
5.2 Quando effettuare la scelta
I lavoratori possono esprimere l'opzione di destinare il TFR alla previdenza complementare o di mantenerlo in azienda, entro 6 mesi dall'assunzione (o entro il 30.06.2007 se assunti prima del 31.12.2006).
5.3 Le modalità per effettuare l'opzione
L'opzione di destinare il TFR alla Previdenza complementare o di mantenerlo in azienda, va espressa attraverso la compilazione del modulo che il datore di lavoro mettere a disposizione del lavoratore.
N.B.: Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro i 6 mesi all'assunzione (c.d. silenzio - assenso), il TFR futuro verrà trasferito al fondo di previdenza complementare previsto dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, o, in assenza di questi, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.
5.4 Quanto TFR destinare alla previdenza complementare
I lavoratori che scelgono la destinazione del TFR alla previdenza complementare, versano al fondo prescelto l'intero TFR futuro2.
2 I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, hanno potuto destinare - entro il 30.06.2007 - alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR futuro: conservando la stessa quota versata in precedenza , se già iscritti al fondo; o, se non ancora iscritti al fondo, versando la quota fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, la quota minima del 50%, con possibilità di incrementi successivi.
5.5 La revocabilità della scelta
L'opzione per la previdenza complementare è irrevocabile.
La scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere invece revocata: il lavoratore può in qualsiasi momento decidere di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, attraverso una comunicazione scritta al datore di lavoro.
6.1 Assenze retribuite
Le seguenti assenze retribuite sono computabili nel tfr:
6.2 Assenze non retribuite
Le seguenti assenze non retribuite non concorrono alla maturazione del tfr:
I contratti collettivi nazionali possono stabilire condizioni migliorative e prevedere la computabilità nel TFR anche di ulteriori periodi di assenza.
6.3 Assenze con retribuzione figurativa o virtuale
Durante le seguenti assenze tutelate dalla legge, il TFR matura secondo l'equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato (comma 3 art. 2120 c.c.):
7.1 Liquidazione del TFR a fine rapporto
Il termine di corresponsione:
L'erogazione del TFR è differita dal codice civile (art. 2120, co. 1) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
I contratti collettivi nazionali, per alcuni settori, hanno ulteriormente specificato i termini di corresponsione del TFR maturato.
Chi effettua la corresponsione:
La liquidazione del tfr maturato è a carico del datore di lavoro.
Anche nelle Aziende con almeno 50 dipendenti, in cui gli accantonamenti per il TFR sono versati dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps (D.M. 30 gennaio 2007), provvederà direttamente il datore di lavoro a liquidare il TFR, anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria (salvo poi conguagliare con l’importo dei contributi dovuti all’Inps).
Il tfr erogato:
Ai lavoratori che hanno scelto il mantenimento in azienda del TFR, compete il trattamento di fine rapporto maturato fino alla cessazione del rapporto.
Ai lavoratori che invece hanno optato per il versamento del TFR alla pensione complementare, competono gli eventuali accantonamenti residui, maturati prima dell'adesione alla previdenza complementare e rimasti in azienda.
7.2 Liquidazione mensile in busta paga
(dal 01.03.2015 al 30.06.2018)
In via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è possibile richiedere al datore di lavoro la liquidazione diretta mensile della quota maturanda di TFR, come parte integrativa della retribuzione (cd. "Qu.I.R. - Quota Integrativa della Retribuzione"; art. 1, comma 26, lett. a, L. 23 dicembre 2014, n. 190).
Aventi diritto:
Possono fare richiesta di liquidazione mensile del TFR i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.
Restano esclusi:
Il tfr liquidato:
La misura della quota liquidata è pari al Tfr maturato nel mese (già decurtato dello 0,50% dell'imponibile contribituvo).
Si può richiedere di percepire mensilmente:
Ai fini della corresponsione del bonus fiscale di 80 euro, la quota di tfr liquidato in busta paga non incide sui limiti di reddito complessivo.
1 In tal caso il lavoratore rimane iscritto al fondo di previdenza complementare, e continua a versare l’eventuale contribuzione integrativa, ove prevista.
Come richiedere il TFR in busta paga:
I lavoratori devono presentare al datore di lavoro richiesta scritta, compilando l'apposito modello predisposto dal ministero.
Revocabilità della scelta
La scelta di percepire mensilmente il TFR in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
L'erogazione della quota mensile decorre quindi:
8.1 Termini di prescrizione
Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, del codice civile) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora il diritto al TFR fosse riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si applica il termine di prescrizione lungo pari a 10 anni(art. 2953 del codice civile).
8.2 Interruzione della prescrizione
Per interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente è necessario un atto di riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro (Artt. 2944 e 2945 c.c.).
9.1 Cos'è
9.2 Beneficiari
9.3 Casi di intervento
9.4 Lavoratori in CIGS
9.5 Dove presentare la domanda
9.6 Quando presentare la domanda
9.1 Cos'è
Il Fondo di Garanzia TFR (>art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) è uno specifico fondo istituito presso l'INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per il recupero del TFR.
9.2 Beneficiari
L'intervento del fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto.
9.3 Casi di intervento
Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi in cui il datore di lavoro non adempia alla corresponsione del TFR dovuto, o vi adempia in misura parziale:
I requisiti per richiedere l'intevento del fondo sono quindi:
In caso di procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), l'accertamento del credito avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
Al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.
9.4 Lavoratori in CIGS
l' intervento del Fondo, può essere richiesto al termine del periodo di Cassa Integrazione, purché intervenga la cessazione del rapporto (licenziamento o dimissioni).
9.5 Dove presentare la domanda
La domanda di intervento del fondo di garanzia deve essere presentata alla sede INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza, utilizzando il modello predisposto.
9.6 Quando presentare la domanda
In caso di amministrazione straordinaria:
Dopo la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sempre che sia stato depositato lo stato passivo
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del decreto di chiusura.
In caso di concordato preventivo:
Dopo la pubblicazione del decreto di omologazione qualora non vi sia stata opposizione ad esso, oppure dopo che sia stata emessa sentenza decisiva in merito ad eventuali opposizioni.
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla sentenza di omologazione.
In caso di esecuzione individuale:
Dopo il verbale di pignoramento negativo
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni del verbale di pignoramento negativo.