Prima di iniziare, ti ricordiamo che potrai trovare il testo completo, le tabelle retributive, News e Scadenze e le sintesi contrattuali accedendo alla Dashboard dei CCNL "Colf e Badanti" qui di seguito:
- Colf - Personale Domestico Convivente
- Colf - Personale Domestico Non Convivente
- Colf e Badanti - (Confsal - Federproproprietà)
- Colf e Badanti (Ugl - Confimea)
All'interno di questa guida potrai trovare:
1. Guida sui documenti di assunzione
2. Tipologie di assunzione
3. La Predisposizione del contratto di lavoro + Download Modello editabile
4. La comunicazione di assunzione e l'obbligo assicurativo
Documenti obbligatori:
- copia di un documento di identità non scaduto;
- tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie che possono portare pregiudizio per il lavoratore, il datore di lavoro o la famiglia presso cui i lavori verranno svolti;
- copia del codice fiscale;
- eventuale documentazione assicurativa e previdenziale (per esempio: numero di iscrizione all’INPS qualora l’interessato fosse già stato assicurato).
Le procedure di assunzione sono diverse a seconda che il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, o si trovi ancora nel suo paese:
- se il lavoratore si trova in Italia, oltre ai documenti suindicati, i lavoratori extracomunitari presenti in Italia devono presentare anche regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura ed in corso di validità;
- se il lavoratore si trova all’estero, il datore di lavoro deve invece presentare una richiesta di nulla-osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura. Il nulla-osta viene rilasciato nell'ambito delle quote numeriche e delle scadenze stabilite annualmente con apposito Decreto Flussi.
In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari:
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale
sanitario.
Il contratto di lavoro domestico è di regola a tempo indeterminato, ma in alcuni casi è consentita l’assunzione a tempo determinato o saltuaria.
Inoltre, è consentito anche il lavoro ripartito e cioè l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
3.1 Le fonti normative e contrattuali
Il rapporto di lavoro domestico è regolato dalla legge, dal codice civile e, a partire dagli anni ’70, dalla contrattazione collettiva.
In particolar modo, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ha un ruolo fondamentale nella disciplina del rapporto di lavoro in quanto determina i minimi retributivi da applicare al personale domestico (nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 36 della Costituzione), nonché disciplina tutti gli altri aspetti economici e normativi applicabili al rapporto di lavoro domestico.
Ti ricordiamo che potrai trovare il testo completo, le tabelle retributive, News e Scadenze e le sintesi contrattuali accedendo alla Dashboard dei CCNL "Colf e Badanti" qui di seguito:
- Colf - Personale Domestico Convivente
- Colf - Personale Domestico Non Convivente
- Colf e Badanti - (Confsal - Federproproprietà)
- Colf e Badanti (Ugl - Confimea)
3.2 L'accordo tra le parti
Il datore di lavoro ed il lavoratore, in autonomia e senza coinvolgere in questa fase organismi pubblici di tutela del lavoratore, si accordano
- sull’organizzazione dell’orario di lavoro
- sulla determinazione del riposo settimanale aggiuntivo a quello domenicale
- sul periodo di fruizione delle ferie
- sulle condizioni del vitto e dell’alloggio se il rapporto è instaurato in regime di convivenza
- sulla previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari
Raggiunto l’accordo, questo viene formalizzato in un patto scritto “Lettera di assunzione”.
Il contratto nazionale prevede l’indicazione nel contratto di alcuni elementi specifici ma non esaustivi.
La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3.3 La lettera di assunzione: contenuto
La lettera di assunzione, oltre ad eventuali clausole specifiche, deve contenere anche altre informazioni come:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
- la motivazione nelle assunzioni a tempo determinato;
- l’eventuale durata del periodo di prova;
- la categoria di inquadramento;
- la retribuzione pattuita;
- la convivenza o meno con il datore di lavoro;
- le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;
- gli orari della prestazione di lavoro;
- l’eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante);
- il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
- la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari
- L'applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal contratto, ivi compreso quanto indicato relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale
3.4 La lettera di assunzione: modello
Al seguente link è possibile scaricare il modello per la lettera di assunzione. Scarica il file e compila il modello.
4.1 Come comunicare l'inizio del rapporto
4.2 Sanzioni per omessa comunicazione
4.3 Variazioni delle condizioni contrattuali e comunicazione obbligatoria
4.4 L'obbligo assicurativo e le prestazioni
4.1 Come comunicare l'inizio del rapporto
Il datore di lavoro di lavoro domestico ha l'obbligo di comunicare all'INPS, in via telematica, l'assunzione del lavoratore domestico entro le 24 ore precedenti all'inizio del rapporto di lavoro.
La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro :
- sul sito internet INPS o tramite l'applicazione INPS MOBILE;
- avvalendosi di consulenti o associazioni sindacali abilitate (Patronati);
- tramite il Contact Center INPS.
La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dell’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni.
La comunicazione all'INPS è obbligatoria anche per il periodo di prova e se:
- il lavoro è saltuario o discontinuo;
- il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro;
- il lavoratore è già assicurato per un'altra attività;
- il lavoratore è di nazionalità straniera;
- il lavoratore è titolare di pensione.
Non è necessario, invece, procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità qui indicate nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo occasionale.
Annullamento richieste:
L’annullamento di una denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione.
4.2 Sanzioni per omessa comunicazione
In caso di omessa o ritarda comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.
Questa sanzione può essere cumulata con la sanzione per la mancata iscrizione all’INPS e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
L’importo della sanzione per mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuato.
4.3 Variazioni delle condizioni contrattuali e comunicazione obbligatoria
L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.
In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.
4.4 L'obbligo assicurativo e le prestazioni
In base alla denuncia iniziale del rapporto di lavoro, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e a invitare al datore di lavoro al versamento dei contributi.
I contributi, come negli altri settori, coprono tutte le assicurazioni previdenziali:
- pensione anticipata (ex anzianità);
- pensione di vecchiaia;
- assegno di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti o di reversibilità;
- indennità di disoccupazione;
- indennità di maternità;
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità tubercolari;
- cure termali.
L’importo dei contributi da versare è rapportato alla retribuzione corrisposta al prestatore di lavoro e, ovviamente, al numero delle ore di lavoro prestate.
Il lavoratore domestico ha diritto all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di:
- servizio militare;
- disoccupazione indennizzata;
- assenza dal lavoro per maternità obbligatoria;
- assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;
- assenza dal lavoro per malattia e infortunio.
Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari, se in possesso dei requisiti richiesti per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.
LE PRESTAZIONI DEL S.S.N.:
Il lavoratore domestico ha diritto alle prestazioni sanitarie generiche (domiciliari e ambulatoriali), alle visite specialistiche ambulatoriali e alle prestazioni ospedaliere, ostetriche e pediatriche.
Ha diritto inoltre alle prestazioni integrative ordinarie quali le cure balneo-termali terapiche e gli apparecchi di protesi e alle previste prestazioni straordinarie facoltative (es.: cure per convalescenza).